COMITATO DI QUARTIERE BALDENICH 2024

Perché il Comitato di Quartiere

CHI SIAMO?

L’introduzione di un nuovo sistema di controllo della sosta presso il parcheggio del supermercato Kanguro Pam (già Billa e Conad) in Via Lungardo sta sollevando un acceso dibattito tra i cittadini da qualche tempo. La gestione dell’area, affidata alla società Park&Control S.r.l., ha implementato un meccanismo automatico di rilevazione delle targhe che impone un limite massimo di sosta di 55 minuti. Il superamento di tale soglia comporta una penale che varia dai 30 ai 50 euro, e questo apre parecchi interrogativi sulla sua legittimità e sulle implicazioni per gli utenti. Il regolamento completo è consultabile tramite un QR code affisso in loco.

Penali contrattuali: un contratto “virtuale” e il problema del consenso

Come già emerso per il caso analogo del Super W a Baldenich (ma anche il Famila e il Despar si sono dotati del medesimo strumento di videosorveglianza) , occorre chiarire che le somme richieste da Park&Control non sono multe ai sensi del Codice della Strada, né sanzioni emesse da un’autorità pubblica. Si tratta di clausole penali contrattuali, disciplinate dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile, applicate sulla base di un presunto contratto che si formerebbe con il semplice accesso al parcheggio. Il problema riguarda le modalità di accettazione di queste condizioni. L’utente non firma alcun documento: la sosta avviene liberamente, e la cartellonistica, che rimanda a un QR code per il regolamento completo, non garantisce un’effettiva consapevolezza dell’impegno assunto. All’ingresso è affisso anche un cartello che richiama le “Condizioni generali di contratto” con rinvio all’articolo 1341 del codice civile, norma che impone alle clausole vessatorie, tra cui rientrano le penali, un’approvazione specifica e scritta da parte del contraente. Qui questa approvazione manca del tutto. La giurisprudenza è chiara sul punto: la Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 7936/2009, ha ribadito che una clausola penale è valida solo in presenza di un contratto validamente concluso, con clausole conoscibili ed espressamente approvate. Un QR code che rimanda a condizioni contrattuali con penali fino a 50 euro per pochi minuti di ritardo lascia più di un dubbio sulla loro validità e azionabilità in giudizio.

Le richieste di pagamento non hanno valore esecutivo

Le richieste inviate ai cittadini arrivano tramite posta ordinaria, senza notifica ufficiale. Ne consegue che non hanno valore legale vincolante e non costituiscono titolo esecutivo: restano una pretesa unilaterale del gestore. Per l’utente non esiste quindi un obbligo giuridico immediato di pagamento, se non a seguito di un’eventuale azione civile promossa dalla società, azione che, considerati i costi, risulta difficilmente proporzionata rispetto all’importo richiesto.

Protezione dei dati personali

Il sistema si basa sulla rilevazione automatica delle targhe e sull’incrocio con i dati anagrafici degli intestatari dei veicoli. In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento di questi dati deve rispettare i principi di liceità, proporzionalità, trasparenza e minimizzazione. La sola affissione di un’informativa sul cartello d’ingresso, con un generico rimando al QR code per le normative sulla privacy, difficilmente basta a garantire un consenso informato e specifico. Resta quindi un dubbio fondato sulla compatibilità del sistema con la disciplina europea in materia di protezione dei dati.

Il nodo urbanistico: l’applicazione della Legge Tognoli (L. 122/1989)

L’aspetto più critico di questa vicenda riguarda il profilo urbanistico. A differenza del Super W, la cui costruzione o cambio d’uso è antecedente al marzo 1989, l’immobile che ospita l’attuale Kanguro Pam, ex Billa e poi Conad dal 2015, ricade pienamente nella disciplina della Legge n. 122/1989, la cosiddetta Legge Tognoli, che non è retroattiva. Questa legge impone, per le nuove costruzioni o per i cambi di destinazione d’uso significativi, di riservare spazi a parcheggio in misura proporzionale al volume edificato: almeno 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione. Si tratta del vincolo pertinenziale a parcheggio, previsto dal combinato disposto dell’articolo 41 sexies della legge urbanistica 1150/1942 e dell’articolo 9 della Legge Tognoli, e non va confuso con gli standard urbanistici quantitativi pubblici disciplinati dal DM 1444/1968: 18 m² per abitante insediabile nelle zone di completamento B, di cui 2,5 m² destinati a parcheggi, e 80 m² ogni 100 m² di superficie di vendita nelle strutture commerciali delle zone di espansione C, di cui metà a parcheggi.

A questi si aggiungono le superfici previste dall’articolo 18 della legge Ponte l. 765/1967 (oggi art 41 sexies LU 1150/1942) , e dall’articolo 7.8 del Codice della Strada. Va quindi verificato se l’area di sosta del Kanguro Pam sia stata realizzata come standard urbanistico quantitativo o come vincolo pertinenziale connesso al titolo edilizio. In entrambi i casi, un limite di sosta così stringente e penali private così elevate vanno valutati alla luce della funzione originaria del parcheggio: la gestione privata non può svuotare di significato la destinazione d’uso imposta dalla normativa urbanistica.

Il nodo urbanistico e commerciale: la Legge Regionale n. 50/2012 e il Regolamento Edilizio comunale

A rafforzare questi dubbi interviene anche la Legge Regionale del Veneto n. 50/2012, che disciplina il commercio al dettaglio, insieme al suo Regolamento attuativo, il R.R. n. 1/2013. Il Kanguro Pam, con una superficie di vendita inferiore a 1500 mq, si classifica come Media Struttura di Vendita. L’articolo 21, comma 6 della legge e l’articolo 5 stabiliscono che, per le medie strutture di vendita situate fuori dal centro storico, le dotazioni di sosta si configurano come parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico. Non si tratta quindi di semplici pertinenze private riservate al gestore, ma di servizi urbanistici veri e propri, calcolati e pianificati dal Piano degli Interventi del Comune di Belluno per garantire l’accessibilità pubblica e assorbire il traffico generato dall’attività commerciale. L’area di sosta dei supermercati nasce dunque, secondo il disposto della LR 50 / 2012 con un vincolo di destinazione collettiva. Un limite temporale così ridotto, 55 minuti, unito a penali economiche aggressive, rischia di stravolgere la funzione per cui il parcheggio è stato autorizzato in origine dalle autorità pubbliche.

La Legge Regionale n. 50/2012 però dispone ed è applicabile solo per i supermercati costruiti post 2012. Ed allora la domanda diventa: la disciplina sui parcheggi commerciali ad uso pubblico si potrebbe applicare comunque alla struttura di via Lungardo ?

Secondo lo scrivente no, il supermercato non deve adeguarsi alle nuove dotazioni di parcheggi previste dalla legge regionale del Veneto n. 50/2012 o dai regolamenti comunali attuativi (come il Regolamento Edilizio) , a patto che non vengano realizzate modifiche strutturali o ampliamenti. Per le medie strutture fino a 1.500 mq, il subingresso, come quello avvenuto nel 2015 e nel 2025, si effettua tramite una semplice SCIA o comunicazione al SUAP comunale. Non viene emesso un nuovo titolo edilizio o commerciale che richieda la verifica dei nuovi standard.

E quindi quando scatterebbe l’obbligo di adeguamento? L’obbligo di ricalcolare e reperire i parcheggi secondo i parametri attuali ex LR 50/2012 scatterebbe solo se la struttura decidesse di fare un ampliamento della superficie di vendita (anche rimanendo sotto i 1.500 mq), oppure una ristrutturazione edilizia pesante con modifiche urbanistiche sostanziali, od ancora, un cambio di destinazione d’uso del fabbricato.

A completare il quadro interviene il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Belluno, in vigore dal gennaio 2024, secondo cui i parcheggi a servizio delle attività commerciali sono legati a un atto di asservimento o a una convenzione urbanistica che ne sancisce la natura di aree private ad uso pubblico permanente. Questi spazi nascono per assorbire l’impatto viabilistico della struttura e devono restare accessibili alla collettività.

L’introduzione di penali privatistiche e di barriere temporali così rigide, soprattutto per supermercati che verranno costruiti in futuro, ccome quello nell’area Ex Bardin o (Forse) quello all’ex Area Agip, non riguarda quindi solo la disciplina nazionale, regionale, ma potrebbe entrare in contrasto con gli impegni urbanistici comunali sottoscritti con l’amministrazione comunale, che ha il potere di sanzionare o diffidare il privato che ne alteri l’accessibilità.

In ogni caso – bisogna essere schietti – nel caso di via Lungardo non c’è nessun obbligo di ricalcolo dei parcheggi per il subentro: Le norme comunali di Belluno che quantificano i “parcheggi effettivi” per le medie strutture di vendita (pari a 1 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita) si attivano esclusivamente all’apertura di un nuovo esercizio o in caso di modifiche strutturali, non per il semplice cambio di gestione avvenuto nel 2015 o nel 2025.

In conclusione

La vicenda del parcheggio del Kanguro Pam non si esaurisce in un solo aspetto. Da un lato ci sono le richieste economiche per il superamento del tempo di sosta, qualificate come penali contrattuali ma basate su un’adesione automatica tramite QR code, difficilmente consapevole per l’utente medio. Dall’altro c’è il tema della protezione dei dati personali, con un sistema di rilevazione targhe che solleva interrogativi sulla conformità al GDPR. Infine, e soprattutto, resta il nodo urbanistico legato alla Legge Tognoli: se il parcheggio è nato come spazio a uso pubblico ovvero come vincolo pertinenziale, la sua gestione non può essere lasciata all’arbitrio di logiche puramente privatistiche e punitive.

Il Comitato di Quartiere Baldenich24 chiede chiarezza alle autorità competenti su questi temi, a tutela dei diritti dei cittadini. L’obiettivo è che la gestione degli spazi a servizio della collettività avvenga nel rispetto della legalità, della trasparenza e della proporzionalità, senza trasformarsi in una trappola per residenti e clienti.

Rispondi

Sono Luigi Filippo Daniele.

Benvenuto nel sito del primo comitato di quartiere di Baldenich a Belluno denominato BALDENICH 2024.

Sono il Rappresentante del Quartiere, eletto a seguito delle elezioni del Capofrazione di Baldenich svoltesi il giorno 19 novembre 2024.

Abbiamo creato il comitato per ascoltare, rappresentare ed agire nel bene del nostro quartiere e della nostra zona.

Per eventuali segnalazioni e problemi non esitare ad inviare un email oppure scrivi sulla chat whatsapp

Let’s connect

https://www.facebook.com/share/RuW3uyGjawZfXeta/


Scopri di più da Comitato di quartiere Baldenich 24

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere