Leggendo l’articolo sull’incarico a un legale per le controdeduzioni al progetto sull’area ex Agip, ciò che sorprende maggiormente non è tanto la scelta del Comune di tutelarsi sul piano giuridico, quanto il silenzio che persiste da mesi sulle osservazioni presentate dai cittadini.
Ricordiamo che sulla delibera relativa all’area ex Agip sono state depositate 1400 firme, accompagnate da osservazioni formali, puntuali e motivate. A oggi, tuttavia, non risulta alcuna risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale, nonostante la normativa regionale sia estremamente chiara in merito ai tempi e agli obblighi procedurali.
L’articolo 18, comma 4, della Legge Regionale n. 11/2004 stabilisce infatti che:
“Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.”
Nel caso specifico, il termine per la presentazione delle osservazioni era fissato al 17 settembre. Questo significa che entro il mese di novembre il Consiglio comunale avrebbe dovuto esprimersi, decidere sulle osservazioni e procedere con l’approvazione del piano.
Il comma 8 dello stesso articolo chiarisce inoltre senza ambiguità che:
“Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.”
È dunque evidente che la Variante al Piano degli Interventi relativa all’area ex Agip rientra pienamente in questa fattispecie normativa. Il mancato rispetto delle tempistiche previste dalla legge pone interrogativi seri non solo sul metodo, ma anche sulla legittimità dell’iter amministrativo in corso.
Se oggi il procedimento è fermo in Regione in attesa delle controdeduzioni comunali, resta aperta una questione fondamentale: perché il Comune non ha ancora risposto alle osservazioni dei cittadini nei tempi previsti dalla legge? E per quale motivo non si è proceduto all’approvazione o al rigetto motivato delle stesse?
Prima ancora di tutelarsi da possibili contenziosi futuri, sarebbe doveroso ristabilire un rapporto di trasparenza e correttezza istituzionale con la cittadinanza, fornendo chiarimenti immediati su un ritardo che appare difficilmente giustificabile alla luce della normativa vigente.
I cittadini hanno esercitato un loro diritto. Ora è legittimo, e necessario, pretendere che il Comune eserciti fino in fondo i propri doveri.
Il termine dei 60 giorni: obbligo di decisione, non automatismo
Nel dibattito sull’area ex Agip è opportuno fare chiarezza su un punto giuridico preciso, spesso frainteso: il termine dei 60 giorni entro il quale il Consiglio comunale deve decidere sulle osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della Legge Regionale n. 11/2004. La norma stabilisce che, decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi sulle stesse e ad approvare il piano. Si tratta di una disposizione che mira a garantire certezza dei tempi, trasparenza amministrativa e rispetto della partecipazione dei cittadini al procedimento urbanistico.È tuttavia necessario precisare che tale termine ha natura ordinatoria e non perentoria. Ciò significa che il suo superamento non comporta automaticamente né la decadenza del piano né l’inefficacia degli atti adottati successivamente. La legge regionale, infatti, non prevede alcuna sanzione automatica in caso di mancato rispetto dei 60 giorni. Questo non equivale, però, a ritenere il termine privo di effetti. La sua natura ordinatoria non libera l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere. Al contrario, il Consiglio comunale resta giuridicamente tenuto a esaminare le osservazioni e ad assumere una decisione espressa e motivata, anche oltre il termine indicato. Il superamento dei 60 giorni non sana né giustifica l’inerzia amministrativa. Al contrario, esso evidenzia un ritardo procedimentale che può incidere sulla correttezza complessiva dell’iter, soprattutto quando la fase partecipativa risulti compressa o elusa. In ambito urbanistico, la mancata o tardiva valutazione delle osservazioni può tradursi in un indebolimento della legittimità degli atti finali, esponendoli a contestazioni sul piano amministrativo.
In sintesi, il termine dei 60 giorni non è un automatismo sanzionatorio, ma un vincolo funzionale: serve a garantire che le scelte urbanistiche vengano assunte entro un arco temporale ragionevole e dopo un effettivo confronto con le istanze dei cittadini. Ignorarlo non produce effetti immediati di inefficacia, ma solleva interrogativi seri sul rispetto delle regole procedurali e sul corretto esercizio della funzione pubblica.Il rispetto dei termini, anche quando non perentori, non è una formalità. È una misura concreta della qualità dell’azione amministrativa e del rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.
Pertanto è opportuno, come Comitato di Quartiere, effettuare una Diffida formale al Comune una diffida ad adempiere, firmata dai presentatori delle osservazioni, con cui si chiede: l’immediata iscrizione della variante all’ordine del giorno del Consiglio; la decisione motivata sulle osservazioni punto per punto ; l’adozione o il rigetto formale della variante.
Luigi Filippo Daniele Capofrazione di Baldenich









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