COMITATO DI QUARTIERE BALDENICH 2024

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Parcheggi al Super W

La questione giuridica delle penali per sosta oltre i 90 minuti nel parcheggio del Super W

1. Premessa

Negli ultimi mesi diversi cittadini hanno ricevuto richieste di pagamento pari a 40 euro per aver sostato oltre i 90 minuti consentiti nel parcheggio del supermercato Super W. La gestione di tale area di sosta è affidata alla società privata Parkdepot, la quale ha introdotto un sistema di rilevazione automatica delle targhe e successivo invio delle richieste economiche agli utenti ritenuti inadempienti.

Il presente contributo intende chiarire la natura giuridica di tali richieste, i profili di legittimità contrattuale e privacy, nonché la disciplina urbanistica di riferimento in materia di parcheggi, con particolare riguardo alla legge n. 122/1989 (cd. “Legge Tognoli”).

2. Natura della richiesta economica: penale contrattuale e non sanzione amministrativa.

Occorre preliminarmente distinguere: la somma richiesta non costituisce una multa ai sensi del Codice della Strada, poiché non proviene da un’autorità pubblica (Comune, Polizia Locale, Prefettura), bensì da un soggetto privato.Si tratta tecnicamente di una clausola penale contrattuale (artt. 1382 ss. c.c.), applicata sulla base del presunto contratto che si formerebbe con l’accesso al parcheggio. Tale distinzione non è meramente terminologica: solo le sanzioni amministrative hanno efficacia esecutiva automatica; le penali contrattuali necessitano, per la loro esigibilità, di un valido rapporto contrattuale.

3. Le condizioni generali di contratto e il problema delle clausole vessatorie

All’ingresso del parcheggio è affisso un cartello che richiama le “Condizioni generali di contratto”, con espresso rinvio all’art. 1341 c.c. La norma prevede che le clausole cd. vessatorie – tra cui rientrano le penali – debbano essere approvate specificamente e per iscritto dal contraente. Nel caso di specie:l’utente non sottoscrive alcun documento; la sosta avviene liberamente, senza accettazione formale delle condizioni; la cartellonistica non garantisce un’effettiva consapevolezza dell’impegno assunto.

Sul punto la giurisprudenza è chiara: la Cassazione civile, sez. II, n. 7936/2009 ha ribadito che la clausola penale è valida solo in presenza di contratto validamente concluso e con clausole conoscibili ed espressamente approvate.

4. Mancanza di valore esecutivo della richiesta

Un ulteriore profilo è di carattere formale. Le richieste pervenute ai cittadini avvengono tramite posta ordinaria, senza notifica ufficiale. Ne consegue che:non hanno valore legale vincolante;non costituiscono titolo esecutivo;rappresentano esclusivamente una pretesa unilaterale del gestore. Per l’utente, dunque, non esiste un obbligo giuridico immediato di pagamento, se non a seguito di un’eventuale azione civile promossa dalla società. Azione che, considerati i costi, risulta difficilmente proporzionata rispetto all’importo richiesto.

5. Profili di tutela dei dati personali

Il sistema si fonda sulla rilevazione delle targhe e sull’incrocio con i dati anagrafici degli intestatari dei veicoli. In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento di tali dati deve rispettare i principi di liceità, proporzionalità, trasparenza e minimizzazione. La sola affissione di un’informativa sul cartello d’ingresso potrebbe non essere sufficiente a garantire un consenso informato e specifico. Sussiste pertanto un fondato dubbio di compatibilità con la disciplina europea in materia di protezione dei dati personali.

6. Profili urbanistici: la legge n. 122/1989 (cd. “Legge Tognoli”).

La disciplina dei parcheggi a servizio delle nuove costruzioni è contenuta nell’art. 2, comma 2, della L. 122/1989, che ha sostituito l’art. 41-sexies della L. 1150/1942. La norma dispone:

“Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. ”

Pertanto, lo standard non è parametrato alla superficie del supermercato, bensì al volume edificato, con obbligo di destinare ad area parcheggio almeno 1 m² ogni 10 m³ di costruzione. Tali parcheggi, realizzati come standard urbanistici, hanno destinazione pubblica o di uso pubblico e non possono essere gestiti con modalità difformi, salvo diversa convenzione con il Comune.

7. La specificità del caso Super W

Un elemento rilevante è la data di costruzione del Super W: il supermercato risale a un periodo anteriore al 1989, dunque non soggetto ex lege all’obbligo di riservare parcheggi pubblici.Ciò spiega la differenza con il nuovo progetto del supermercato “Kanguro”, per il quale, essendo successivo alla L. 122/1989, parte dei parcheggi dovrà obbligatoriamente essere destinata all’uso pubblico.Quanto alle penali, lo stesso proprietario del marchio Super W ha confermato che i proventi delle richieste non restano al supermercato, ma sono interamente gestiti dalla società Parkdepot di Bolzano. L’intento, dunque, è prevalentemente dissuasivo e deterrente, più che afflittivo.

8. Conclusioni

Dalla ricostruzione emerge che: la richiesta di pagamento non è una multa ma una penale contrattuale priva di efficacia automatica; l’assenza di un contratto validamente concluso rende la penale difficilmente azionabile in giudizio; i profili privacy sollevano questioni di compatibilità con il GDPR; sotto il profilo urbanistico, il Super W non è soggetto agli obblighi della L. 122/1989, mentre i nuovi supermercati lo saranno; la natura delle richieste è dunque essenzialmente deterrente, e il rischio per il cittadino che non paga appare giuridicamente minimo.

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Sono Luigi Filippo Daniele.

Benvenuto nel sito del primo comitato di quartiere di Baldenich a Belluno denominato BALDENICH 2024.

Sono il Rappresentante del Quartiere, eletto a seguito delle elezioni del Capofrazione di Baldenich svoltesi il giorno 19 novembre 2024.

Abbiamo creato il comitato per ascoltare, rappresentare ed agire nel bene del nostro quartiere e della nostra zona.

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